
La legge 40 sulla fecondazione artificiale: i nodi vengono al pettine
Comunicato Stampa N. 35
Dopo quello di Cagliari, anche il Tribunale di Firenze ha statuito che la diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni prodotti è legittima; anzi: doverosa se richiesta da genitori che presentano malattie genetiche trasmissibili. Non basta: il Giudice ha anche previsto che la donna possa acconsentire al trasferimento in utero dei soli embrioni sani, stabilendo che quelli malati debbano essere congelati e rimanere tali fino al termine del giudizio.
Una pronuncia che viola clamorosamente la legge 40, che punisce con sanzioni penali la ricerca e la manipolazione sugli embrioni per finalità non terapeutiche, la selezione a scopo eugenetico degli embrioni e il loro congelamento e impone espressamente un unico e contemporaneo trasferimento di tutti gli embrioni prodotti.
Come è stato possibile giungere a queste pronunce?
Nelle cause promosse dagli aspiranti genitori contro i centri di fertilità – cause fittizie, perché i centri sono favorevoli ad un via libera a questa pratica molto redditizia – mancavano i veri controinteressati: gli embrioni, di cui si discuteva la possibilità di sezionamento e congelamento.
Ma la legge 40 non proclama l’embrione “soggetto di diritto”? E la Costituzione non prevede che “tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti”?
Ma per la fecondazione extracorporea gli embrioni sono “prodotti”, oggetti che si pretende perfetti e che, nel caso contrario, vanno buttati via; e la legge niente ha previsto per una effettiva difesa dei diritti degli embrioni, anche contro i genitori che li rifiutano.
E così quel proclama non vale nulla, è una presa in giro.
E ancora: perché manca nella legge un divieto esplicito della diagnosi genetica preimpianto? E cosa significa riconoscere il diritto delle coppie ad essere informate “sullo stato di salute degli embrioni prodotti”? La diagnosi preimpianto non serve proprio a questo?
La legge 40 non doveva tutelare gli embrioni in provetta meglio di quanto la legge sull’aborto faccia nei confronti dei nascituri? Ma la legge 40 richiama la legge 194, e così i Giudici osservano che, durante la gravidanza, sono permessi esami molto invasivi e rischiosi per il feto, preliminari all’aborto eugenetico: perché allora non fare subito la diagnosi?
E se è legittimo l’aborto selettivo – con l’uccisione del feto malato – per quale motivo si dovrebbero impiantare anche gli embrioni difettosi?
Già dopo pochi anni si svela il contenuto effettivo della legge 40: una legge che – si diceva – avrebbe dovuto ricondurre entro limiti “ragionevoli” una tecnica che da decenni provoca la morte di milioni di embrioni, ne effettua una feroce selezione eugenetica, li utilizza a scopo sperimentale, li considera oggetti; una legge che ha permesso la morte legale di decine di migliaia di embrioni prodotti ogni anno e i cui “paletti” stanno via via cadendo: l’accesso alle sole coppie sterili (il Consiglio Superiore di Sanità propone di considerare “funzionalmente sterili” i malati di AIDS …), l’impossibilità per le donne di rifiutare il trasferimento di alcuni embrioni e ora il divieto di diagnosi genetica preimpianto e il divieto di congelamento … aspettiamo che qualche giudice sostenga che sugli embrioni congelati da anni e ormai non più utilizzabili si possono eseguire sperimentazioni …
La legge 40 si dimostra niente più che una legge regolatrice di un diritto degli adulti.
Anche di questa legge – come della 194 – si può fare una sola cosa: abrogarla.
Per il Comitato Verità e Vita
Il Presidente
Mario Palmaro