
Maternità surrogata ed obiezione di coscienza

Maternità surrogata ed obiezione di coscienza
Pontenure, 30 luglio 2021
Questa relazione riprende quella che ho fatto a Lucca il 5 giugno su invito di un gruppo di avvocati che erano riusciti, con molte difficoltà, ad organizzare un incontro sulla maternità surrogata, incontrando numerosi ostacoli e ostilità da parte dei colleghi: sì, perché, benché la pratica sia vietata e punita in Italia, è già difficile in certi ambienti parlarne negativamente.
Quando sono stato contattato, ho risposto che avrei partecipato volentieri anche perché avevo scritto alcune cose sulla fecondazione artificiale: ho percepito una certa perplessità, come se avessi parlato di un argomento che non aveva niente a che vedere con quello che mi era stato indicato. In effetti, nessuna relazione al pur ottimo convegno faceva riferimento a quelle tecniche senza le quali, come vedremo subito, la maternità surrogata non sarebbe nemmeno immaginabile.
- Di per sé, per chi ha interesse alla difesa della libertà di coscienza delle persone e per chi combatte la pratica inumana della maternità surrogata, la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita sembra fornire garanzie certe e insuperabili.
La maternità surrogata è una “applicazione” particolare delle tecniche di fecondazione in vitro: ad esempio, nel caso che ha dato origine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 2021, in cui si discuteva della cittadinanza da attribuire al figlio di una coppia omosessuale, il bambino è nato nel 2015 in Canada da una donna nella quale era stato impiantato un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima e di un uomo di cittadinanza italiana; quindi, vi è stato il prelievo di gameti da una donatrice anonima, la fecondazione in vitro tra un gamete femminile e il seme maschile dell’uomo italiano e il trasferimento dell’embrione prodotto nell’utero di una seconda donna.
Noi sappiamo che l’art. 16 della legge 40 garantisce il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie che non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
D’altro canto, l’art. 12, comma 6 della legge punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
Quindi, si potrebbe concludere che nessuna possibilità sussiste che pratiche di maternità surrogata si svolgano in Italia e che, comunque, se anche tale pratica venisse resa lecita in Italia, i sanitari obiettori non sarebbero in alcun modo obbligati a prendervi parte.
- Tuttavia, le due norme della legge 40 che ho richiamato – il riconoscimento dell’obiezione di coscienza e il divieto di maternità surrogata – spingono a ulteriori riflessioni.
Per quale motivo il legislatore del 2004 ha riconosciuto l’obiezione di coscienza alle pratiche di fecondazione artificiale e, in particolare, a quelle di fecondazione in vitro? In effetti, dopo più di 15 anni di applicazione della legge, la domanda è legittima e difficilmente avrebbe una risposta unanime da parte della popolazione. Non si tratta forse di aiutare le persone che non riescono ad avere figli a vivere l’esperienza della paternità e della maternità? di aiutare le famiglie a realizzare l’evento che le completa? La fecondazione artificiale non è forse una terapia nei confronti di persone che presentano patologie? Per quale motivo un medico o un infermiere dovrebbe avere il diritto di rifiutarsi a collaborare?
Se noi facciamo un confronto con l’obiezione di coscienza all’aborto, riconosciuta dalla legge 194 del 1978 – l’art. 16 della legge 40 ne è sostanzialmente una riproduzione quasi letterale – la differenza è evidente: in quel caso c’è il rifiuto di uccidere, c’è la coscienza che impedisce alla persona di contribuire alla soppressione di un essere umano; ciò era assolutamente evidente all’epoca di approvazione della legge sull’aborto ma anche oggi, in cui si chiede che gli obiettori di coscienza vengano cacciati dagli ospedali pubblici, non viene totalmente cancellata la rappresentazione del bambino ucciso (anche se il tentativo è evidente) e si fa leva soprattutto sul ragionamento: quando hai studiato medicina, sapevi che avresti dovuto fare gli aborti, perché allora sei diventato medico, o infermiere?
- In realtà, il legislatore del 2004 aveva le sue buone ragioni per riconoscere l’obiezione di coscienza anche con riferimento alle pratiche di fecondazione artificiale.
In primo luogo, la fecondazione in vitro (parliamo di questa, di gran lunga più diffusa e preoccupante) determina la morte di un numero innumerevole di embrioni: come dimostrano costantemente i dati scientifici, nove embrioni prodotti su dieci muoiono nel corso della procedura, una parte già in vitro, la maggior parte dopo il trasferimento nell’utero della donna a causa del mancato attecchimento, altri ancora in conseguenza di aborti spontanei, nei casi in cui la gravidanza sia avvenuta, eventi che ricorrono in percentuale superiore a quelli che si riscontrano durante le gravidanze avviate naturalmente, altri ancora dopo la nascita perché la percentuale di bambini morti alla nascita, anche in questo caso, è superiore a quanto purtroppo avviene talvolta anche nelle gravidanze avviate naturalmente.
Vi sono spiegazioni scientifiche a questo numero spropositato di morti degli embrioni prodotti artificialmente che, comunque, è un dato pacifico. Quindi, coloro che partecipano alle pratiche di fecondazione in vitro sanno che la quasi totalità degli embrioni creati moriranno per il solo fatto di essere stati prodotti artificialmente.
- In secondo luogo, le tecniche di fecondazione artificiale non sono terapie: ciò è espressamente ammesso dalla legge 40, che permetteva l’accesso “solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione”: le tecniche non curano alcuna patologia, né dell’uomo né della donna.
Questo dato pacifico, tuttavia, ci apre alla logica della fecondazione artificiale, di cui parleremo subito. Personalmente, quando scrissi un articolo per sostenere la legittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, osservavo, un po’ ingenuamente: “Se si trattasse di terapia di una patologia, apparirebbe incomprensibile e illegittimo ogni limitazione all’accesso o divieto concernente determinati tipi di tecnica: perché impedire una terapia a una coppia di soggetti non conviventi, oppure a una coppia di soggetti minorenni? Eppure, entrambe le coppie potrebbero – se non fossero coppie sterili – generare naturalmente figli.
E perché, appunto, vietare la fecondazione eterologa? Eppure, si tratta, nel caso di sterilità assoluta di uno dei componenti la coppia, dell’unico rimedio utile per generare un figlio.
E ancora: come si può concepire l’adozione o l’affidamento di bambini come alternativa ad una terapia? Eppure, l’articolo 6 comma 1 prevede come obbligatoria l’indicazione alla coppia di questa possibilità, “alternativa alla procreazione medicalmente assistita”.
E inoltre: come è possibile che il ricorso ad una terapia dipenda dal consenso di un’altra persona? Eppure, se la coppia è infertile, il ricorso alla procreazione medicalmente assistita sarà possibile solo se entrambi i componenti vi consentono e, di conseguenza, il rifiuto di uno dei due impedirà all’altro di accedervi (gli impedisce di curarsi?).
E infine – e soprattutto: come è possibile che venga stabilita l’impossibilità di revocare il consenso ad una terapia dopo un certo momento (la fecondazione dell’ovulo)? Le regole sul consenso informato contemplano il principio esattamente opposto, che cioè il consenso deve permanere durante tutta la durata della terapia. Si noti che l’impossibilità di revoca del consenso scatta prima che la presunta terapia abbia successo, perché l’embrione creato in vitro non è stato ancora trasferito nell’utero materno e una gravidanza non ha avuto inizio”.
Aggiungevo, ironicamente, che: “La considerazione dell’infertilità di coppia come “malattia” e delle tecniche di PMA come “terapia” porta ad altre considerazioni paradossali: una coppia si “ammala” nel momento in cui decide di concepire un figlio e scopre che non riesce ad ottenerlo o è già malata nel momento in cui si instaura il legame affettivo? Una coppia di minorenni si ammala nel momento in cui entrambi diventano maggiorenni? Se la coppia rinuncia ad avere un figlio oppure procede all’adozione “guarisce”? Interrompere il legame affettivo e, per il componente fertile della coppia, instaurare un legame con altro soggetto fertile è un “rimedio terapeutico”?”
A queste domande la Corte Costituzionale rispose enunciando il “diritto al figlio” (“la scelta della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”; “la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intime e tangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali”); la Corte sottolineò – coerentemente con il dettato della legge – che il divieto aveva a che fare con pratiche terapeutiche (“la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, perché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione di una famiglia con figli (…) è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis“; “in materia di pratica terapeutica la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali”).
In sostanza: l’impossibilità di realizzare un desiderio diventa patologia e qualunque strumento per superare questa impossibilità diventa terapia; e poiché quello alla salute è un diritto costituzionalmente tutelato, la realizzazione del desiderio diventa un diritto garantito e pagato dallo Stato.
Come vedete, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla surrogazione di maternità: non risolve anch’essa una difficoltà nel realizzare un desiderio?
- C’è molto di più. Chi si affaccia alle pratiche di fecondazione in vitro ne comprende la logica interna che è profondamente antiumana e inevitabilmente cinica e crudele. Proviamo a comprenderla rapidamente analizzando in che modo i teorici e i pratici di questa pratica vedono i tre protagonisti: l’embrione prodotto e i due genitori (è già difficile usare questo termine).
6.1. L’embrione. L’embrione è un “prodotto”: nel significato letterale del termine, poiché esso viene, appunto, prodotto; non a caso, la legge n. 40 del 2004 utilizza i termini “produzione” o “prodotto”, con riferimento agli embrioni, in alternativa ai termini “creazione” o “creato”.
La tecnica di fecondazione in vitro più diffusa, l’I.C.S.I. (in italiano: Microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo), permette la produzione di un singolo determinato embrione: con tale tecnica, infatti, viene preventivamente selezionato un solo spermatozoo che viene iniettato in uno specifico oocita a sua volta selezionato.
Soprattutto, l’embrione viene prodotto perché serve ad uno scopo, è utile rispetto ad un obiettivo; le tecniche di fecondazione artificiale hanno un senso solo con riferimento allo scopo che, di volta in volta, esse perseguono.
La natura di prodotto si riflette inevitabilmente sulla considerazione che dell’embrione ha l’autore della produzione: la sua esistenza dipende dalla volontà e dall’azione di chi lo produce; le sue caratteristiche dipendono dalle scelte degli adulti; esso viene prodotto quando è necessario; può essere prodotto “in serie”; e, poiché serve ad uno scopo, deve superare il “controllo di qualità” tipico di quelle produzioni, mediante la diagnosi genetica preimpianto: non essere, quindi, malato, imperfetto, poco vitale.
Pensate in che modo, invece, sono percepiti gli embrioni concepiti naturalmente a seguito di rapporto sessuale: essi si impongono agli adulti, perché un rapporto sessuale non determina necessariamente un concepimento e, quindi, l’uomo e la donna non sanno se vi sarà un concepimento e quando avverrà; non solo: la donna non si avvede del concepimento nel momento in cui esso avviene – come invece accade nella fecondazione in vitro con l’esame della provetta in cui sono stati posti oocita e spermatozoi – ma solo successivamente, quando l’embrione esiste già. L’embrione concepito naturalmente non fatica ad imporsi – prima alla donna, poi agli altri adulti – come “altro”, soggetto che, pur nel corpo della madre, esiste autonomamente, perché ha iniziato la sua esistenza in un momento sconosciuto e non percepito, lo ha fatto a prescindere dalla volontà di chi l’ha generato (mentre una volontà diretta alla sua creazione non sempre produce l’effetto voluto); soggetto diverso da madre e padre e che ha un proprio progetto (che, non a caso, talvolta collide con i progetti e la volontà degli adulti).
Nella logica della fecondazione in vitro, in cui, appunto, l’embrione è un prodotto, non ha alcun senso il bilanciamento degli interessi tra il diritto alla vita del concepito e quello alla vita e alla salute della madre teorizzato per legalizzare l’aborto: l’embrione in vitro dipende in tutto e per tutto (il “se” e il “quando” della fecondazione; le caratteristiche; le finalità che gli sono state assegnate) da coloro che l’hanno prodotto. Quindi, gli embrioni possono essere prodotti nel numero voluto, selezionati, sottoposti a diagnosi invasive, scartati, soppressi, destinati ad esperimenti scientifici. Sono – diciamolo brutalmente – “cose”, non esseri viventi appartenenti alla specie umana; “cose” di proprietà di chi le ha prodotte o di chi le ha comprate.
- Che dire dei genitori?
Se noi pensiamo alle varie fasi della procedura (somministrazione alla donna di farmaci induttori dell’ovulazione, con controllo ecografico della risposta; prelievo degli ovociti per via transvaginale, in anestesia locale o sedazione profonda; prelievo di gameti dal testicolo, talvolta con tecnica chirurgica e conseguente preparazione del campione seminale; inseminazione di ovociti mediante tecnica di microiniezione intracitoplasmatica di un singolo spermatozoo; trasferimento in utero degli embrioni, se del caso mediante ulteriore somministrazioni di medicinali alla donna), è facile comprendere che il ruolo dell’uomo e della donna viene stravolto rispetto alla fecondazione naturale.
L’uomo è produttore di seme (a volte direttamente prelevato); la donna è a sua volta produttrice di ovociti e contenitore prima degli ovociti e poi dell’embrione. Le due persone – che pure si stanno sottoponendo a questa croce per soddisfare un loro desiderio – diventano niente più che la “funzione” che essi sono in grado di fornire e ne viene negata la loro dignità di uomini e donne “completi”.
In quanto non più uomo e donna, ma “funzione”, secondo la ferrea logica della fecondazione in vitro essi possono essere sostituiti per il raggiungimento del risultato: quanto all’uomo, la ricerca scientifica cerca di fare a meno del seme maschile mediante le tecniche di clonazione, in cui un ovocita femminile viene fecondato mediante il trasferimento del nucleo di un altro embrione, senza introduzione di spermatozoi, oppure mediante i tentativi di produzione di seme maschile “artificiale”; nel frattempo, la sostituzione della sua funzione è ottenuta mediante la fecondazione eterologa, con l’utilizzo di seme fornito da “donatore” (che di solito viene retribuito).
La donna, per la sua funzione di fornitrice di ovociti, può essere sostituita con la fecondazione eterologa (il prelievo di ovociti a pagamento, con gravi rischi per la salute delle ragazze, da parte delle studentesse universitarie negli Stati Uniti per pagarsi gli studi, risale a molti decenni fa); quanto, invece, alla sua funzione di luogo in cui viene condotta la gravidanza fino al parto, con la maternità surrogata che, tuttavia, è una soluzione vista come provvisoria, poiché gli “scienziati” (se li vogliamo chiamare così) da sempre progettano una soluzione interamente tecnologica, l’utero artificiale (ectogenesi), un macchinario al cui interno venga posto l’embrione e che lo cresca per i nove mesi necessari, fino ad un “parto artificiale”, con sostituzione integrale del corpo della donna.
Ovviamente l’utero artificiale presuppone il disconoscimento dell’importanza del rapporto madre – figlio durante i nove mesi della gravidanza: anzi, volutamente lo cancella. Si comprende, quindi, perché, per la soluzione “provvisoria” dell’utero in affitto, il legame tra la donna che ha condotto la gestazione e ha partorito e il bambino viene brutalmente – ma del tutto logicamente – negato: la donna è funzione retribuita, quindi i suoi sentimenti non contano; il bambino è stato prodotto per essere acquistato da altre persone che lo possano tenere come se fossero i suoi genitori, quindi a questo deve servire, e non ad altro.
- Nei commenti al disegno di legge Zan, è stato giustamente osservato che, dopo l’introduzione dell’articolo contenente le definizioni (ad esempio quella di identità di genere: “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”), è risultato ancora più chiaro che siamo di fronte alla pretesa di ‘riscrivere’ la natura umana per legge.
E’ vero, ma forse non ci siamo resi conto che, legalizzando e finanziando con i soldi pubblici la fecondazione in vitro, questa operazione l’abbiamo già compiuta: non si è trattato soltanto di superare un obbligo morale o religioso che richiede che il concepimento avvenga nell’ambito di un legame matrimoniale, ma di riscrivere le figure di padre, madre e figlio. Nel disegno della fecondazione artificiale – ancora non completo, come si è visto – i bambini, in primo luogo, sono figli di nessuno: non solo non più amati e accolti come dono di amore, ma di origine genetica ignota, privati anche del legame derivante dalla gestazione umana, acquistati, previa valutazione della mancanza di difetti e, se del caso, anche dei suoi pregi (razza, qualità fisiche ed intellettuali ecc.), se, quando e nel numero richiesto. Posso essere brutale? Esattamente come quando si va a scegliere un cucciolo in un negozio di animali.
Gli uomini e le donne adulti, poi, sono visti come individui isolati: per “avere” un figlio basta comprarlo e, quindi, non è necessario essere in due, si può essere da soli, oppure in due, dello stesso sesso o di sesso diverso (espressione imprecisa: se ci sono decine di tipologie, le combinazioni sono infinite) oppure in più di due. L’esperienza della genitorialità è totalmente persa e con questa la visione della vita umana come successione di generazioni (basta pensare ai nonni: concetto palesemente senza senso in questa logica).
Su questo quadro regnano, ovviamente, due fattori: il desiderio umano (che, come abbiamo visto, secondo una certa logica genera automaticamente diritti) e i soldi; di soldi, in questo mondo, ne girano tantissimi, non occorre rimarcarlo (mentre adottare un bambino abbandonato talvolta non costa nulla), e il desiderio è sollecitato da coloro che vogliono fare i soldi producendo e vendendo bambini.
- Non vado oltre. Scendo all’aspetto giuridico per osservare che, quando in Italia (come in altre parti del mondo) fu definitivamente legalizzata la fecondazione in vitro (l’art. 1 della legge 40 del 2004, dice “è consentita la procreazione medicalmente assistita”), il legislatore fece una scommessa: aveva ben presente la logica ferrea che regola queste tecniche, ma ritenne di essere in grado di vincerla e di piegare le tecniche a finalità “buone”: dare i figli alle coppie di uomini e donne che non riuscivano ad averli naturalmente.
Perché dico che il legislatore aveva presente la logica della fecondazione in vitro? Non solo perché riconobbe l’obiezione di coscienza – abbiamo ben compreso come un sanitario coscienzioso non dovrebbe avere dubbi a tenersi lontano da questo mondo e da questa visione terrificante, che prevede senza incertezze anche l’ignobile sfruttamento delle ragazze del terzo mondo di cui interessa il solo utero, che deve essere sano, disponibile e pagato meno possibile – ma soprattutto perché si premurò di vietare tante pratiche cui abbiamo fatto cenno: la sovrapproduzione embrionaria, necessaria a selezionare gli embrioni migliori e a utilizzare i restanti per la ricerca scientifica, la fecondazione eterologa, il commercio di ovociti, seme e embrioni, l’utero in affitto, l’utero artificiale, la clonazione, la sperimentazione sugli embrioni, la soppressione degli embrioni, la creazione di embrioni realizzati con geni umani ed animali e così via.
Quindi sapeva che i pratici della fecondazione in vitro, disinteressandosi delle sofferenze delle coppie che non riescono ad avere figli, da una parte mirano ad impossessarsi quanto più possibile del loro denaro, dall’altra hanno obbiettivi ben diversi, negano la natura umana degli embrioni e sono pronti a qualsiasi azione per raggiungere finalità “scientifiche”: ma, appunto, fece questa scommessa.
Come sappiamo bene, la scommessa è stata persa in buona parte – facendo parte di chi si opponeva all’approvazione della legge, ho il diritto di dire: è stata persa inevitabilmente e del tutto prevedibilmente – con lo smantellamento dei “paletti” posti dal legislatore: possibilità di sovrapproduzione degli embrioni e del loro congelamento, possibilità di selezionarli e di scartare quelli difettosi, liceità della diagnosi genetica preimpianto, fecondazione eterologa (che, si badi bene, può riguardare entrambi i componenti la coppia, con l’impianto di un embrione di cui nessuno dei due è genitore), possibilità di accesso anche a coppie fertili con portatrici di patologie, possibilità di fecondazione post mortem (quando, cioè, il padre il cui seme era già stato congelato è morto) e così via.
Cosa manca? Manca il via libera alla sperimentazione scientifica sugli embrioni soprannumerari, cui guardano con avidità molti “ricercatori”, che sanno bene che gli embrioni umani costano molto meno di quelli animali e permettono sperimentazioni più “utili”; manca il via libera alla surrogazione di maternità.
- Abbiamo detto che l’utero in affitto non è affatto un “mostro” sorto dal nulla: è funzionale alla logica della fecondazione in vitro, perché “risolve” specifici ostacoli alla realizzazione di desideri trasformati in diritti; ovviamente, la spinta diretta alla distruzione della famiglia naturale e alla piena affermazione dei diritti delle coppie omosessuali, che hanno il desiderio di mostrare il “loro” bambino alla società per convincerci che tutto ciò è bello e giusto – desiderio che, con la legge Zan, porterebbe a convincerci coattivamente che tutto ciò è bello e giusto e che, come succedeva nella Russia sovietica, nel momento indicato dovremo metterci ad applaudire freneticamente sotto gli occhi dei controllori che faranno tintinnare le manette – si combina con questa logica che, come abbiamo visto, vede gli individui nelle loro possibili e variabili combinazioni e mira a soddisfare i loro desideri, purché paghino.
Non ci stupisce ovviamente l’indifferenza verso le ragazze povere del terzo mondo o verso le donne bisognose e disturbate del primo mondo: nel corso dei secoli abbiamo fatto ben altro … se ci pensate, pochi decenni fa si parlava di uomini e donne del terzo mondo uccisi per prelevare loro gli organi.
Ma l’utero in affitto è reato in Italia! Non potrebbe mai essere legalizzato! La Corte Costituzionale ha affermato che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (sentenza n. 272 del 2017).
Siete sicuri?
Nella sentenza n. 33 del 2021, la Corte Costituzionale, pur richiamando la precedente pronuncia, aggiunge che “gli accordi di maternità surrogata comportano un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate; situazioni che, ove sussistenti, condizionerebbero pesantemente la loro decisione di affrontare il percorso di una gravidanza nell’esclusivo interesse dei terzi, ai quali il bambino dovrà essere consegnato subito dopo la nascita”. Ecco la distinzione: il rischio sorge quando la donna versa in difficoltà sociale ed economica, quindi non quando ella offre il suo corpo per generosità (verso la parente, l’amica ecc.), in modo disinteressato (anche se, ovviamente, un rimborso spese potrebbe essere previsto…).
L’assist è stato subito colto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, in una sentenza successiva, che ha permesso la trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di nascita di un bambino adottato negli Stati Uniti da una coppia omosessuale, ha ridimensionato il dettato della Corte Costituzionale, anche con riferimento alla legittimità del divieto di accesso alle tecniche per le coppie omosessuali, sostenendo che la scelta della legge 40 sarebbe “il frutto di una scelta di politica legislativa, peraltro maturata all’interno di una legge marcatamente espressiva di una delle scelte possibili in un campo eticamente sensibile che deve essere contestualizzata e che può essere ripensata”; tutte le scelte adottate non sarebbero “costituzionalmente imposte”, ma rimesse “alle valutazioni che il legislatore potrà dare, non potendosi escludere la capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali”.
“All’occorrenza”: come è stato scelto bene questo inciso, che non specifica quando occorrerà l’assunzione delle funzioni genitoriali del single o della coppia omosessuale e, soprattutto, a chi occorrerà…
Quindi: a cosa porterà questa legge la cui necessità è evocata dalla Corte Costituzionale con una frase (“un ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica”) che già sembra garantire il via libera a qualsiasi scelta?
- Naturalmente, ciò che – in prima battuta – scandalizza è l’affermazione della Corte Costituzionale e di tutte le pronunce della Corte di Cassazione, piene di riferimenti alla normativa e alle pronunce internazionali, secondo cui “non è qui in discussione un preteso “diritto alla genitorialità” in capo a coloro che si prendono cura del bambino. Ciò che è qui in discussione è unicamente l’interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali”.
Davvero vogliamo prenderci in giro? Cioè vogliamo credere che la legge sia necessaria per impedire a coloro che, dopo avere comprato il bambino, l’hanno tenuto con loro, di “sottrarsi ai loro doveri”? Davvero vogliamo credere alla favola ripetuta del “best interest” del bambino? Noi, l’utilizzazione di questo concetto la conosciamo bene: è stato sempre usato contro il bambino o l’incapace, di solito per procurarne la morte!
Leggiamo la sentenza: la Corte Costituzionale premette che non è in discussione il diritto alla genitorialità della coppia che ha acquistato il bambino ricorrendo alla maternità surrogata; poi, nel prosieguo, afferma che il mero ricorso all’adozione in casi particolari non è adeguata perché “l’adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all’adottante” … insomma: la genitorialità non è un diritto dell’adulto ma bisogna garantirla lo stesso perché lo chiede il minore (rappresentato dall’adulto)!
Del resto, osserva la Corte Costituzionale, “non v’è dubbio che l’interesse di un bambino accudito sin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo è quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata”. “Non vi è dubbio”, qualcuno ha correttamente osservato, che un interesse identico dovrebbe essere riconosciuto anche al bambino che è stato rapito alla nascita – o comprato alla nascita: esattamente come avviene nella surrogazione di maternità – e che è vissuto per i primi anni con i suoi rapitori o i suoi acquirenti…
- Torniamo, però, alla radice, alla fecondazione in vitro: la logica – che è nella legge e che i giudici recepiscono e favoriscono – è solo ed esclusivamente quella dell’utilizzazione delle tecniche per trasformare i desideri degli adulti in diritti soggettivi assoluti; il concepito è nulla prima della nascita – un oggetto del quale deve essere possibile qualsiasi utilizzo – e, dopo la nascita, deve servire allo scopo perseguito.
La somma ipocrisia con cui i miei colleghi giudici parlano del “migliore interesse del bambino” per permettere alle coppie omosessuali di legittimare e cristallizzare il suo acquisto va, ovviamente, a carico di ciascuno di loro: ma non possiamo dimenticare che la logica che applicano è quella della legge 40, che riconosce sì, “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”, ma che non ha mai permesso che il concepito potesse essere difeso dalle mire di chi lo aveva voluto e prodotto.
- In definitiva, non è affatto da escludere che il legislatore arriverà a depenalizzare la maternità surrogata “solidale”, mantenendo il divieto per quella “commerciale”, dando il via ad un grottesco balletto sulle caratteristiche dell’una o dell’altra: se avverrà, sarà bene astenerci dal prendervi parte, ben consapevoli che qualunque maternità surrogata è un abominio, perché nega in radice la dignità della donna che vi si presta e del bambino che ne è oggetto.
Tale esito, però, non è certo: proprio la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ho citato da ultimo dimostra che il risultato perseguito può essere ottenuto con altri artifici giuridici: ad esempio, adottando i bambini all’estero previo consenso dei genitori biologici – cioè acquistandoli.
Pensate che le Sezioni Unite, preso atto che, appunto nel caso della coppia omosessuale che aveva adottato il bambino, entrambi i genitori biologici avevano prestato il consenso, contemplano la possibilità che la decisione di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici possa derivare da un intervento di carattere oneroso degli adottanti, ovvero che il consenso prestato sia la conseguenza di un accordo vietato e sanzionato penalmente nel nostro diritto interno perché incidente sui diritti inviolabili della persona, ma osservano che niente è stato dedotto nel caso in esame e che è sufficiente che un giudice di quel Paese abbia valutato la capacità degli adottandi.
Non sarà, comunque, difficile vedere sorgere un ragionamento del tipo: perché i ricchi possono andare all’estero a comprare un bambino, con o senza la maternità surrogata, e i poveri no? Se la scelta di una coppia, anche omosessuale, di avere un figlio è un diritto e se la soddisfazione di questo diritto è una terapia, il diritto non dovrebbe essere riconosciuto a tutti; e la terapia non dovrebbe forse essere garantita dallo Stato, se del caso mediante pagamento di un ticket sanitario? La maternità surrogata non è forse una delle varianti della fecondazione eterologa, già inserita nei Livelli essenziali di assistenza? E ancora, provocatoriamente: se ci sono tante giovani dell’est europeo di cui accettiamo la prostituzione nel nostro Paese, perché non dare loro una speranza, adibendole a madri surrogate?
- Ho parlato di fecondazione artificiale e di maternità surrogata ma non ancora di obiezione di coscienza.
Questo perché, di fatto, attualmente in Italia le pratiche che integrano il ricorso alla maternità surrogata attengono alla fecondazione in vitro, con la conseguenza che i sanitari che potrebbero essere coinvolti hanno il diritto di astenervisi. Tuttavia, è bene arrivare preparati al quadro nuovo che potrebbe presentarsi e anche fare una riflessione più ampia sui soggetti che potrebbero essere coinvolti nelle pratiche e sull’obiezione di coscienza in generale.
In primo luogo, la maternità surrogata comporta attività che non sono esclusivamente di carattere sanitario, ma attengono allo stato civile del bambino che è stato venduto alla coppia. Lo abbiamo visto: la sentenza della Corte Costituzionale di cui abbiamo accennato ha per oggetto il riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia; la Corte aggiunge un inciso: “ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata”; somma ipocrisia, perché quando il bambino risulterà figlio delle due persone che l’hanno comprato, quale spazio resterà alla madre che lo ha partorito? Ovviamente nessuno (conoscete atti di nascita in cui un bambino risulta figlio di tre genitori?).
Quindi, trascrivere l’atto di nascita indicando che il bambino è figlio delle due persone che l’hanno acquistato in forza di un contratto di maternità surrogata significa chiudere definitivamente la porta alla possibilità per il soggetto di avere una madre e di poterla riconoscere come tale. L’atto pubblico rende irrevocabile una falsità oggettiva e assicura il risultato finale a condotte illecite e inumane.
Il problema dell’obiezione dei funzionari pubblici alla registrazione o trascrizione di atti che la loro coscienza rifiuta sulla base della verità della realtà naturale, da cui la legge civile non può allontanarsi se non vuole trasformarsi in una legge ingiusta – cioè in una non-legge – si è già posto recentemente in Italia a seguito della legge sulle unioni civili. Nel corso della discussione della legge, il Centro Studi Livatino aveva indicato ai parlamentari che ad essa si opponevano un emendamento, in base al quale “i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, riconoscono i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio e si oppongono al riconoscimento da parte dello Stato di unioni diverse da essa, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ad ogni condotta o pratica che comporti il riconoscimento da parte del soggetto della rilevanza giuridica di tali unioni o con il riconoscimento della rilevanza giuridica delle convivenze di fatto”. Si prevedeva specificamente il diritto per i Sindaci e per i funzionari pubblici di astenersi dalle attività connesse alla registrazione e agli atti concernenti le unioni civili. Come sappiamo bene, ogni emendamento fu impedito dalla condotta parlamentare della maggioranza di allora e la legge non fa cenno a questo diritto. Non solo: quando qualche sindaco tentò di opporsi, furono il TAR della Lombardia e il Consiglio di Stato in sede consultiva a bloccare tali iniziative. Se leggiamo il parere del Consiglio di Stato, forse c’è uno spiraglio, ma non molto soddisfacente: dopo avere affermato brutalmente che “in un sistema costituzionale e democratico è lo stesso ordinamento che deve indicare come e in quali termini la coscienza individuale possa consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge” – frase che, nel periodo di “totalitarismo gentile” che stiamo vivendo, fa paura – il Consiglio di Stato menzionava la possibilità di delega ad altri soggetti, così da far sì che “il problema della coscienza individuale del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti richiesti dalla legge 76/2016, può agevolmente risolversi senza porre in discussione – il che la legge non consentirebbe in alcun caso – il diritto fondamentale ed assoluto della coppia a costituirsi in unione civile“.
Dal punto di vista morale, la soluzione è inaccettabile, perché chi delega un atto illecito ad un’altra persona coopera al male; se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, l’inciso sembra riconoscere ancora uno spazio alla coscienza individuale.
- Il fatto è che, ormai, tale spazio fatica sempre di più ad essere riconosciuto.
L’obiezione di coscienza non ha niente a che vedere con le idee e le opinioni, tanto meno con quelle politiche; esercitare o sostenere l’obiezione di coscienza non equivale affatto ad intraprendere o proseguire una battaglia politica.
La coscienza, insieme alla ragione, è ciò che distingue gli esseri umani, come recita il preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”).
E’ una legge che risuona all’interno dell’uomo e giudica il suo operato: la coscienza morale ingiunge all’individuo, al momento opportuno, di compiere il bene e di evitare il male; giudica anche le scelte concrete, approvando quelle che sono buone, denunciando quelle cattive. La coscienza morale è un giudizio della ragione mediante il quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per porre, sta compiendo o ha compiuto.
In tutto quello che dice o fa, l’uomo ha il dovere di seguire fedelmente ciò che sa essere giusto o retto. La dignità della persona umana implica ed esige la rettitudine della coscienza morale.
La coscienza richiama ad una legge non scritta dalla persona – e da nessun altro uomo – ma “scritta nel suo cuore”; infine – e soprattutto – questa legge scritta nel cuore dell’uomo è vincolante.
Comprendiamo, allora, cosa significa obiezione di coscienza: l’uomo che ascolta la sua coscienza percepisce il dovere di astenersi da determinate azioni che gli proviene da una legge che egli, con l’uso della ragione, riconosce esistente; quando una legge dello Stato lo obbliga a compiere quella azione, egli si trova di fronte a due leggi che contengono due imperativi contrapposti. Lo Stato gli intima: “devi fare questa azione” e lo minaccia di una sanzione se non obbedisce; la coscienza e la ragione gli intimano: “non devi fare questa azione” ed egli comprende che la “sanzione” è la perdita della sua dignità.
Quando l’uomo è davvero libero, egli obietta al dovere imposto dalla legge statale, affermando: “Non posso, non devo farlo, la mia coscienza me lo vieta!”
Ma lo Stato che nega la rilevanza di questa obiezione, in realtà entra nella coscienza dell’individuo e gli intima non più, soltanto, di compiere una determinata attività, sotto minaccia di sanzione penale, ma di “impostare” la propria coscienza in modo da approvare quanto lo Stato ordina! E’ lo Stato totalitario ed etico, quello che pretende di educare la coscienza dei cittadini in conformità alle sue leggi ingiuste.
- L’intolleranza crescente e ripetuta verso gli obiettori di coscienza nelle pratiche abortive e la scelta di non riconoscere alcuna obiezione di coscienza con riferimento alla legge ingiusta che riconosce valore giuridico alle unioni omosessuali sono segnali che fanno temere analoga intolleranza e scelte con riferimento ad una possibile legalizzazione della maternità surrogata e ai suoi effetti.
D’altro canto, il nucleo fondamentale del disegno di legge Zan è, appunto, l’intolleranza verso coloro che richiamano al rispetto della legge naturale e al diritto fondamentale di educazione dei figli; intolleranza che giunge direttamente alle sanzioni penali contro chi si permette di manifestare il proprio pensiero e di educare e alle sedute di indottrinamento in ogni luogo pubblico che tanto richiamano certe adunate di una volta (è cambiato il colore delle camicie, ma i bambini e i ragazzini sono di nuovo chiamati a marciare).
Ogni opposizione alla maternità surrogata verrà bollata come discriminazione o incitamento alla discriminazione per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. State tranquilli: non potremo più mettere i commenti ai post su Facebook che raffigurano le “nuove famiglie” tutto amore e che mettono in bella mostra i bambini acquistati; non potremo più scrivere: “i bambini non si comprano” o, “dove è la loro mamma?” o, ancora, “la mamma non è un concetto antropologico”.
- Vorrei, però, chiudere queste riflessioni rimarcando quanto ho cercato di spiegare: la maternità surrogata non è un mostro sorto dal nulla; la nostra opposizione allo sfruttamento delle donne e la nostra rivendicazione dei diritti dei bambini ad avere una madre e un padre sono fragili se non ricordano l’inumanità delle pratiche di fecondazione artificiale nel loro complesso e l’ingiustizia delle leggi che le consentono.
Solo così aiuteremo coloro che, per obbedienza alla loro coscienza, faranno quanto sentiranno come doveroso per non collaborare a queste ingiustizie.
Giacomo Rocchi