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Commento all’articolo “Pillola a domicilio? Rileggete (bene) la 194”

2010-04-2

L’affermazione che l’aborto volontario in Italia
è un reato costituisce una menzogna.

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Riportiamo la lettera al Direttore di Avvenire a seguito di un
articolo dal titolo “Pillola a domicilio? Rileggete (bene) la
194”



Egregio sig. Direttore, ho letto l’articolo di Gianfranco
Amato a pag. 19 di “Avvenire” di oggi 1/4/2010, dal
titolo “Pillola a domicilio? Rileggete (bene) la
194”.

Secondo me chi deve rileggere bene la 194 è proprio il dott.
Gianfranco Amato. Infatti in Italia l’aborto volontario
è un diritto garantito, tutelato, finanziato e, se vogliamo,
incoraggiato dallo Stato, e non un reato. Basta leggere (bene, mi
raccomando!) gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 194 del 1978, che
il dott. Gianfranco Amato, probabilmente per la fretta di arrivare
all’art. 19, magari avrà saltato. D’altra parte
gli oltre 350 aborti giornalieri (uno ogni quattro minuti) eseguiti
in Italia parlano chiaro. L’art. 19, è vero, considera
reato l’aborto volontario, ma, si badi bene, solo se vengono
violate le disposizioni degli artt. 5 o 8. E bisogna essere proprio
dei gonzi a violare tali disposizioni ed, eventualmente, farsi
scoprire. L’affermazione, dunque, che l’aborto
volontario in Italia è un reato costituisce una menzogna. Ed
è molto grave che la si trovi scritta sul giornale dei
Vescovi italiani, fosse anche per evidenziare quanto siano
infondate le polemiche sorte intorno alle disposizioni del
Consiglio Superiore della Sanità sulle modalità di
somministrazione della famigerata RU486. Che il male lo produce
comunque, anche se la si somministra con procedura ospedaliera
anziché domiciliare, in quanto il suo scopo è
l’aborto.

Mi permetto, infine, di suggerire al dott. Gianfranco Amato di
leggere bene, oltre alla 194, anche il testo dell’omelia
pronunciata da Sua Santità Benedetto XVI durante la Messa
Crismale celebrata in San Pietro stamattina. Lo troverà
giusto sul sito di Avvenire, edizione di oggi.

Distinti saluti.



01/04/2010



Domenico Ferro



Presidente FederVita Calabria

Membro dell’Associazione “Comitato Verità e
Vita”




Riportiamo il testo dell’articolo di Avvenire



(rubrica ‘buono a sapersi’)

Pillola a domicilio? Rileggete (bene) la 194

In Italia l’aborto volontario è reato. Ed è
punito con pene che differiscono a seconda delle diverse ipotesi.
Reclusione sino a tre anni, o reclusione da uno a quattro anni per
chi cagiona l’aborto. Multa di euro 51,65, o reclusione sino
a sei mesi per la donna che abortisce. Le pene sono aumentate fino
alla metà nel caso l’aborto riguardi donne minori o
interdette. Se dall’interruzione volontaria della gravidanza
deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a
sette anni. Se ne deriva una lesione personale gravissima si
applica la reclusione da due a cinque anni. Se la lesione personale
è grave questa ultima pena è diminuita, mentre le
pene vengono aumentate se la morte o la lesione riguardano donne
minori od interdette.

L’ipotesi si reato è prevista dall’art.19 della
Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria
della gravidanza».

Il reato non sussiste nel caso in cui ricorrano alcune specifiche
condizioni contemplate dalla Legge 194, tra cui quella prevista
dall’art.8, ovvero che l’interruzione della gravidanza
sia «praticata da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale».

Ho prospettato i fatti in questi termini per evidenziare quanto sia
incomprensibile la polemica recentemente sorta a seguito del parere
emesso dal Consiglio Superiore di Sanità, secondo il quale
l’unica modalità di erogazione della pillola Ru486
dovrà essere quella del «ricovero ordinario in
ospedale» fino alla «verifica dell’espulsione
completa», al fine di garantire «la tutela psicofisica
della donna e il rispetto della legge 194». Il Consiglio ha
spiegato, peraltro, come le complicazioni maggiori avvengano dopo
le 24 ore, e che il 20% delle donne che assume la pillola non torna
più in ospedale per successivi controlli.



La polemica sorta a seguito del parere emesso dal Consiglio
Superiore di Sanità, secondo cui l’unica
modalità di erogazione della pillola abortiva dovrà
essere quella del «ricovero ordinario in ospedale»,
dimostra una sola cosa: che la legge sull’interruzione di
gravidanza è difesa unicamente quando fa comodo



Ora, che il ricovero fino ad ultimazione del processo abortivo
debba essere una conditio sine qua non per l’assunzione della
pillola Ru486, lo si deduce chiaramente dalle disposizioni
normative della Legge 194. Con un’ulteriore considerazione:
concludere il procedimento di interruzione della gravidanza fuori
da un reparto «ostetrico-ginecologico di un ospedale
generale» integra il reato previsto e punito
dall’art.19 della stessa Legge 194.

Per questo destano davvero meraviglia le reazioni scomposte di
fronte al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità,
che non poteva non andare nel senso di una ferma e puntuale
applicazione della Legge 22 maggio 1978 n.194.

Alcune regioni hanno rivendicato la propria autonomia, pretendendo
di somministrare la pillola Ru486 attraverso ricovero in
day-hospital e un semplice controllo a distanza della donna.

Alcuni politici non hanno esitato a esprimere il proprio parere.
Livia Turco (PD), ad esempio, ha parlato di una «saga
dell’ipocrisia» sostenendo che le donne potranno
tranquillamente uscire dall’ospedale dopo aver firmato le
proprie dimissioni.



Immancabile il giudizio lapidario del medico radicale Silvio Viale:
«Parere politico non di esperti». Ci si è messa
pure la CIGL Medici affermando che la decisione di
«costringere» le donne ad abortire in ospedale, non
solo penalizza le poverette ma, addirittura, «lede anche la
professionalità dei medici».

Stupisce un simile grado di ignoranza delle disposizioni normative
in materia, da parte di soggetti che in realtà dovrebbero
conoscere bene la legge sull’interruzione della
gravidanza.

Credo che per ricondurre la discussione nei dovuti termini
bisognerebbe rammentare, non soltanto alle donne ma anche e
soprattutto a chi partecipa al procedimento abortivo
(«chiunque cagiona…»), cominciando dagli
operatori sanitari, quali siano le conseguenze di carattere penale
nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge
194. Soprattutto se dopo la somministrazione della Ru486 dovessero
sorgere per la donna spiacevoli complicazioni fuori dal presidio
ospedaliero. Basterebbe rileggere con molta attenzione
l’articolo 19.



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