
Parere della Federazione Nazionali Ordini Medici Chirurghi ed odontoiatri – 012007 – Comitato Verità e Vita
Parere della Federazione Nazionali Ordini Medici Chirurghi ed odontoiatri – 012007
Verità e Vita pubblica solo per riferimento, pur riscontrando gravi contraddizioni.
Il medico è chiamato a curare, mai a dispensare pillole che uccidono!
“Sono pervenute alla Federazione numerose richieste di informazioni in merito alla problematica dell’obiezione di coscienza relativamente alla prescrizione della “pillola del giorno dopo” con particolare attenzione alla posizione dei medici che prestano servizio di continuità assistenziale.
Si ritiene, pertanto, opportuno fornire a tutti gli Ordini provinciali chiarimenti in proposito considerando anche l’aspetto della responsabilità civile del medico in merito alla questione specifica.
La Commissione Nazionale di Bioetica si è pronunciata con una nota del 28/5/2004 sulla contraccezione di emergenza sostenendo il diritto del medico di appellarsi alla “clausola di coscienza” nel caso di prescrizione e somministrazione della pillola del giorno dopo.
Pur essendo tale “clausola di coscienza” concetto più sfumato rispetto all’obiezione di coscienza, riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico solo nei casi di aborto e servizio militare, cioè di quei casi in cui l’azione del singolo è diretta alla soppressione della vita, tuttavia sul piano sostanziale costituisce diritto assimilabile a quello proveniente dall’obiezione di coscienza e trova la sua consacrazione nella disposizione di cui all’art. 19 del Codice di deontologia medica del 1998.
Tale norma, prevedendo che il medico al quale vengono richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o il suo convincimento clinico può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento alla salute della persona assistita, è stata correttamente letta come di-sposizione che attribuisce alla coscienza uno spazio di espressione maggiore rispetto a quello che risulta esplicitamente attribuito dalle disposizioni di legge.
Il diritto del medico all’obiezione di coscienza non può comunque, in alcun modo ledere il diritto del paziente ad una prestazione che l’ordinamento giuridico riconosce come dovuta (art. 1, Legge 405/75 “Istituzione dei consultori familiari”).
E’ necessario pertanto individuare un punto di equilibrio che consenta a tutti i soggetti coinvolti di poter esercitare i loro diritti senza che ciò implichi difficoltà rilevanti e restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali riconosciuti che porterebbero a inevitabili contenziosi.
Considerando, inoltre, il caso specifico dei medici che forniscono servizio di continuità assistenziale bisogna considerare che i medesimi all’interno dello stesso possono intervenire in situazioni di urgenza con relativa prescrizione di farmaci ed è in questa veste che, verosimilmente, sono tra i più interessati dalla problematica e tra i più esposti ad eventuali denuncie per omissioni di atti d’ufficio conseguenti alla mancata prescrizione.
La Federazione ritiene, per quanto evidenziato, che nel caso in cui al medico obiettore di coscienza sia richiesta la prescrizione di cui trattasi, lo stesso non può limitarsi ad esprimere la propria obiezione ma debba provvedere nell’ambito delle proprie responsabilità affinché la richiedente possa accedere con tempi e modalità appropriate alla prescrizione.
Tale posizione trova riscontro nella postilla alla nota del Comitato di Bioetica che prendendo atto che l’ampliamento della libertà riconosciuto al medico nel caso di prescrizione della pillola del giorno dopo comporta come conseguenza la possibilità di disagi aggiuntivi all’accesso al principio farmacologico invita le Autorità ed Istituzioni competenti a vigilare e provvedere affinché l’esercizio della clausola di coscienza non si traduca di fatto nella restrizione delle libertà e diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
La FNOMCeO ritiene, inoltre, che trovando la legittimazione ad esercitare la clausola di coscienza la sua ragion d’essere nella disposizione di cui all’art. 9 della Legge 194/78 (Legge sull’interruzione della gravidanza), i medici debbano adottare le modalità prescritte nell’articolato medesimo e pertanto debbano inviare la dichiarazione relativa all’obiezione di coscienza al direttore generale della ASL e al direttore sanitario nel caso di personale dipendente dall’ospedale. “