
Il disegno di legge Calabrò
Il disegno di legge Calabrò
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Il 26 marzo il Senato ha approvato un disegno di legge sul testamento biologico (noto come ddl Calabrò) attualmente all’esame della Camera. Evidenziamo alcuni punti significativi del testo, soffermandoci sulle principali novità che introdurrebbe se diventasse legge dello Stato.
Art. 1 – Tutela della vita e della salute. Lo Stato garantisce l’astensione da trattamenti sanitari sproporzionati per chi si trova in fine vita o morte prevista come imminente. E SE FOSSE IMMINENTE MA EVITABILE? Non si tratta di evitare l’accanimento terapeutico, già vietato, ma di limitare le cure per chi non ha possibilità di guarigione. Non viene definito chi e in base a quali parametri viene stabilita la sproporzione.
Art. 2 – Consenso informato. Prevede che per attivare un qualsiasi trattamento sanitario serva sempre un consenso informato SCRITTO. Oggi si rileva solo per gli interventi chirurgici e trattamenti CHE COMPORTINO UN POTENZIALE RISCHIO. Se già oggi il paziente può rifiutare un trattamento, qui si vorrebbe chiederne ogni volta il consenso prima di poterlo attivare.
Se non può darlo l’interessato, va chiesto al tutore, sperando di rintracciarlo nei tempi debiti. Viene meno l’attuale obbligo di attivarsi del medico, dovendo egli attendere il consenso tranne in alcuni casi.
Art. 3 – Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento (Dat). Alimentazione e idratazione non sono soggette ad essere interrotte.
Art. 4 – Forma e durata della Dat. Oggi IL CONSENSO deve essere sempre contestuale, poi diverrebbe anticipato, fino a 5 o più anni, rispetto ad una ipotetica e non ben definibile situazione. E’ REVOCABILE SOLO IN FORMA SCRITTA.
Art. 5 – Assistenza ai soggetti in stato vegetativo. Viene indicato di stabilire linee guida affinché le regioni si conformino nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente. SAREBBE Più CORRETTO CHIAMARLO PERSISTENTE.
Art. 6 – Fiduciario. Nominabile nella stesura delle Dat, è l’unico che può interagire con il medico col compito di verificarne attentamente la condotta e il rispetto delle Dat.
Art. 7 – Ruolo del medico. Deve prendere in considerazione le Dat ma non è obbligato ad eseguirle. Tuttavia può essere sostituito.
Art. 8 – Autorizzazione giudiziaria. È chiamato in causa il giudice tutelare a decidere in caso di controversia o inerzia ad esprimere il consenso ai trattamenti sanitari.
Art. 9 – Disposizioni finali. Istituisce un registro delle Dat e affida al Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali la promulgazione di norme attuative sulla sua redazione e modalità di conservazione.
Il testo presenta alcune anomalie:
– non stabilisce alcuno stanziamento di spesa, pur prevedendo l’impegno di assistere anche a livello domiciliare i pazienti in oggetto;
– non individua chi e come dovrà far attuare la legge;
– non prevede alcuna sanzione amministrativa né penale per chi non la applica in modo adeguato. (e.m.)