
Non lasciamoci ingannare o condizionare sulle unioni civili delle persone dello stesso sesso e’ urgente e doveroso dire no al ddl

Comunicato Stampa n. 169
Dopo aver letto il nuovo ddl sulle unioni civili delle persone dello stesso sesso ancora una volta con forza ripetiamo che l’Italia non è obbligata ad adeguarsi alle altre legislazioni europee o a modificare di fatto ciò che la Costituzione chiaramente stabilisce, ma che è chiamata a mantenere vivo nel mondo il significato profondo della sessualità umana, dell’amore coniugale, della famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e una donna, cellula fondamentale di ogni società e di ogni stato, primo luogo di vera solidarietà intergenerazionale e di accoglienza e cura della vita umana ed insostituibile scuola di umanizzazione e di socializzazione.
Il CAPO I: DELLE UNIONI CIVILI come esplicita l’art. 1. (Finalita’) “Le disposizioni del presente Capo istituiscono l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale” è tutto dedicato
all’istituzione di una nuova specifica formazione sociale, di cui gli articoli successivi specificano ampiamente le caratteristiche.
L’articolo 2 (Costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso) descrive nella prima parte la cerimonia di celebrazione del rito di costituzione, che è la fotocopia di quella di un matrimonio civile; prosegue poi con l’elencazione delle cause ostative, che sono le stesse che impediscono la celebrazione di un matrimonio civile con l’esplicito richiamo all’art. 87 del codice civile.
L’articolo 3 (Diritti e doveri derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso) rivela il vero scopo del disegno di legge elencando al comma 1 e 2 i diritti e doveri dei costituenti l’unione civile, che sostanzialmente sono gli stessi che vengono letti agli sposi citando il relativo articolo del codice civile. Nel comma 3 c’è un esplicito rinvio al Titolo VI e XIII del codice civile ed ad alcuni articoli dello stesso che riguardano il matrimonio e la famiglia. Il comma 4 toglie ogni velo residuo ed afferma esplicitamente che “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
L’art. 4 (Diritti successori), come già avevamo ampiamente spiegato nel nostro comunicato n. 167 rimanda esplicitamente al Titolo IV del codice civile, perché la reversibilità è riconosciuta esclusivamente ai membri di una famiglia regolarmente sposata.
L’art. 5 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184) in particolare del Titolo IV, che tratta dell’adozione in casi particolari, il cui art. 44. viene così modificato “ 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». La formulazione dell’art. 5 lungi dal garantire l’esclusione o la restrizione delle possibilità del ricorso all’utero in affitto per soddisfare il desiderio dei contraenti l’unione civile di avere un figlio, ne apre la strada – ove ancora ce ne fosse la necessità ! – dal momento che ai nostri giudici creativi è offerto già dagli articoli che lo precedono il materiale sufficiente per giustificare un presunto diritto di queste specifiche unioni civili al figlio!
Normare in modo disgiunto (CAPO II) le convivenze di fatto tra persone non necessariamente dello stesso sesso è una chiara dimostrazione che lo scopo esclusivo di tutti i ddl sulle cosiddette unioni civili – come abbiamo sottolineato nei nostri precedenti comunicati stampa – è quello di equiparare le unioni civili delle persone dello stesso sesso ad un vero e proprio matrimonio, infatti per i conviventi di fatto non è prevista alcuna cerimonia con presenza di due testimoni, non è garantita la reversibilità ed i rapporti patrimoniali sono regolati da un possibile contratto di convivenza redatto in forma scritta dai conviventi e reso pubblico da un notaio!
Fermamente convinti che l’unione affettiva tra due persone dello stesso sesso sia un fatto privato, che non ha una rilevanza sociale tale da richiedere una legge che la regolamenti e tanto meno che la equipari di fatto ed in sostanza alla famiglia nata dal matrimonio di un uomo ed una donna (Art. 29 della Costituzione) per i motivi a tutti noti riteniamo inutile e pernicioso trasformare in legge questo ddl, mentre consideriamo urgente ed improcrastinabile destinare maggiori risorse a favore dei giovani perché possano sposarsi e delle famiglie fondate sul matrimonio di un uomo ed una donna per sconfiggere il gelo demografico, che ci affligge da decenni, ed assicurare un futuro più sereno alla nostra Italia ed all’Europa.
Sentiamo, perciò, urgente il dovere di rinnovare il nostro accorato appello ad ogni singolo Senatore e Deputato affinché respinga il ddl sulla “Regolamentazione delle unioni civili delle persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” votando NO anche ad un eventuale voto di fiducia posto dal Governo.
Riteniamo, infatti, meno disastroso per l’Italia e per tutto il genere umano far cadere un Governo che contribuire con il proprio voto o con la propria non partecipazione al voto alla distruzione della famiglia, cellula fondamentale ed insostituibile di ogni società in ogni tempo e luogo!